IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonche' le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri; Viste le note n. 443/D.IX.3 in data 1 febbraio 1988, n. 719/D.IX.3 in data 12 febbraio 1988, n. 2191/D.IX.3 in data 19 marzo 1988, n. 3555/D.IX.3 in data 10 giugno 1988, n. 3551/D.IX.3/1 in data 10 giugno 1988 e n. 3553/D.IX.3 in data 10 giugno 1988, con le quali il Ministero della difesa ha chiesto l'autorizzazione ad assumere, nel corso del 1988, personale militare nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare; Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalita' delle Forze armate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 1988; Decreta: Art. 1. Il Ministero delle difesa e' autorizzato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ad ammettere, nel 1988, trecentoquarantuno allievi all'Accademia militare di Modena, trentotto allievi all'Accademia di sanita' - interforze (sezione Esercito) di Firenze e centosettantadue allievi all'Accademia navale di Livorno.